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Corso di Laurea Triennale in Ostetricia

Organizzazione

L'organizzazione del Corso di Laurea in Ostetricia riflette le disposizioni normative riportate nello Statuto di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea. In particolare l'articolo 33 dello Statuto e l'articolo 14 del Regolamento Didattico illustrano tali disposizioni.

 
Consiglio di Corso di Laurea

 

Consiglio di Corso di Laurea - Composizione e funzioni (art. 33 Statuto)

  • 1. A ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale è preposto un Consiglio di Corso.
  • 2. Ai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale spettano:
    • a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al Corso,  incluso il tutorato;
    • b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo del Corso di laurea e di laurea magistrale e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
    • c) la presentazione ai Consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche;
    • d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;
    • e) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, qualora non sia costituito il Comitato per la Didattica ai sensi del successivo comma 10;
    • f) la formulazione di proposte e di pareri ai Dipartimenti in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
    • g) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, salvo il caso di delega al Comitato per la Didattica.
  • 3. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo.
  • 4. Il Consiglio di Corso di laurea e di laurea magistrale si compone:
    • a) del Presidente che lo convoca e lo presiede;

    • b) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;

    •  c) dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;

    • d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo;

    •  e) del personale del Sistema Sanitario Nazionale appartenente ad aziende sanitarie integrate o in convenzione con l'Ateneo cui siano attribuiti compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie;

    •  f) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. I suddetti professori e ricercatori non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

  • 5.Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvi i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
  • 6. I titolari di contratto di insegnamento nel Corso di laurea e di laurea magistrale partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
  • 7. Il Presidente del Corso è eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio, da un corpo elettorale composto:
    •  a) dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui alla lettera b) del precedente comma 4;

    •  b) dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera c) del precedente comma 4;

    • c) dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio;

    • d) dal personale di cui alla lettera e) del precedente comma 4 per i Corsi laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

  • 8. Le elezioni sono indette dal decano del Corso di laurea o di laurea magistrale almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvede alla costituzione del seggio elettorale.
  • 9. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel Regolamento Didattico di Ateneo e sovrintende alle attività del Corso. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente può farsi coadiuvare da un Vice Presidente da lui scelto.

 

Comitato per la didattica: (art. 33 Statuto)

  • 10. I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere la costituzione di un Comitato per la Didattica, nel quale sia assicurata la rappresentanza degli studenti, cui affidare i seguenti compiti:
    • a) esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti;

    • b) esame ed approvazione delle pratiche relative agli studenti;

    • c) deliberazioni in ordine alle attribuzioni di cui alla lettera g) del precedente comma 2, in caso di delega da parte del Consiglio.

 

DAF - Direttore Attività Formative (art. 14, comma 2, Regolamento didattico) 

Il Direttore delle Attività Formative (DAF) del corso è un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai 5 anni, nell'ambito della formazione. E' nominato dal Consiglio di Corso di Laurea presso ogni struttura sede del corso con incarico triennale rinnovabile. Il Direttore delle Attività Formative (DAF) del corso è un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai 5 anni, nell'ambito della formazione. E' nominato dal Consiglio di Corso di Laurea presso ogni struttura sede del corso con incarico triennale rinnovabile. Garantisce le seguenti competenze specifiche, in collaborazione con gli organi di governo previsti dallo Statuto Universitario, per la gestione del corso:

  • Partecipare all'orientamento e alla programmazione degli accessi.

  • Rappresentare le istanze del corso nell'ambito dei collegi, ordini e associazioni professionali.

  • Monitorare il buon andamento del corso.

  • Redigere rapporti sull'attività del corso.

  • Disporre e supervisionare le attività di segreteria didattica del corso.

  • Identificare e proporre i formatori.

  • Garantire la formazione e l'aggiornamento dei formatori e dei tutor di tirocinio.

  • Predisporre e dirigere i piani di lavoro dei formatori.

  • Partecipare alla definizione degli incarichi di docenza.

  • Identificare e proporre i docenti delle discipline professionalizzanti.

  • Identificare, proporre e organizzare gli insegnamenti/apprendimenti delle competenze previste dal curriculum del Corso di laurea.

  • Identificare e proporre gli ambiti di tirocinio.

  • Essere responsabile della sicurezza degli studenti nella struttura formativa.

 

 
ultimo aggiornamento: 09-Giu-2023
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